Statuto dell’Associazione

Statuto dell’Associazione

Art. 1 (Costituzione)
È costituita l’Associazione di volontariato denominata “Diabaino Vip Vip dello Stretto” ONLUS.
Essa adotta il proprio logo costituito da una barca a vela con la scritta “Diabete Mellito” nella carena, la scritta “Diario di bordo” nella vela, la scritta “Diabaino Vip ¬Vip dello Stretto” nella bandierina e, nell’onda, la scritta “Libertà di vivere con il diabete”. Tale barca a vela segue la scia tracciata da uno sciame di api operaie. Con detto logo l’associazione verrà denominata nel prosieguo di questo documento.

Art. 2 (Scopi)
L’associazione, senza scopo di lucro e ad esclusivi fini di solidarietà, si prefigge di operare nei seguenti settori:
1. Assistenza sociale e sociosanitaria;
2. Formazione;
3. Tutela dei diritti civili, con particolare riferimento a quelli pertinenti il mondo della disabilità.
4. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

In particolare:
1. le finalità dell’associazione corrispondono integralmente a quelle menzionate dall’art. 2 dello Statuto F.A.N.D. – Associazione Italiana Diabetici.
2. gli scopi dell’Associazione sono la promozione della salute e la riabilitazione sociale dei diabetici attraverso la tutela e la difesa degli interessi morali sanitari e sociali delle persone affette da diabete mellito.
3. L’Associazione concorre al perseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario regionale della Calabria e Nazionale.
4. L’Associazione intende inoltre rappresentare le persone affette da diabete mellito presso pubbliche autorità ed Enti di assistenza.
5. L’Associazione eroga attività e servizi gratuiti senza fine di lucro promossi per scopi esclusivi di solidarietà aperti verso terzi, purchè soggetti svantaggiati per quanto attiene alle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e non soltanto per i propri soci o iscritti. Le prestazioni delle persone che sono impegnate nel volontariato Diabaino sono esclusivamente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.
6. L’Associazione provvede alla formazione e all’aggiornamento del personale che presterà la propria opera in qualità di volontario.
7. L’Associazione è indipendente da qualsiasi partito o azione di parte politica; è aperta a chi ha titolo per aderire, senza alcuna distinzione di nazionalità, razza, sesso o confessione.
L’Associazione, per perseguire le finalità che le sono proprie, può:
a) Collaborare con gli Enti Pubblici e Privati, con associazioni e gruppi di volontariato;
b) Favorire o gestire direttamente attività di prevenzione, di formazione, di educazione sociosanitaria, di assistenza domiciliare;
c) Compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari ritenuti utili al reggiungimento delle proprie finalità;
d) Organizzare e gestire campi di studio, lavoro e vacanza;
e) Organizzare iniziative culturali.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a meno che non si tratti di attività che siano ad esse connesse o funzionali.

Art. 3 (Durata e articolazione)
L’associazione è costituita a tempo indeterminato e ha la sua sede provvisoria in Via Umberto I n° 100 – Gallico Marina (RC) – CAP 89055. Proprie sedi locali potranno essere aperte in tutti i comuni italiani.

Art. 4 (Patrimonio)
Il patrimonio della Diabaino, in conformità all’art. 11 dello Statuto F.A.N.D. Associazione Italiana Diabetici è formato:
• dalle quote associative annuali, il cui ammontare sarà stabilito con delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
• da beni mobili ed immobili che siano acquisiti in proprietà dalla Diabaino;
• da donazioni, eredità e lasciti di privati, da rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, regionali e di enti pubblici e privati, da proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative promosse e curate dalla Diabaino, o da altri in suo favore e da ogni altra entrata che concorra ad aumentare l’attivo sociale;
• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Tutto il patrimonio – laddove non risulti esplicitamente vincolato a destinazione specifica a cura dell’eventuale donante o testatore si considera disponibile per le spese di funzionamento o mantenimento ed investimento per il raggiungimento degli scopi sociali.
Una parte delle quote sociali riscosse mediante il tesseramento dovrà essere destinata alla F.A.N.D nazionale per coprire le spese da essa sostenuta, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo FAND, in conformità a quanto previsto dall’art. 13.2 dello Statuto F.A.N.D. Associazione Italiana Diabetici.

Art. 5 (Iniziative da proporre)                                                                                       La Diabaino, su proposta del Consiglio Direttivo, può istituire, quando occorra secondo il tipo di intervento e di attività, centri, gruppi di lavoro di ricerca, di insegnamento, uffici, servizi, assumendo qualsiasi altra iniziativa idonea al perseguimento degli scopi statutari.
Quanto sopra anche con gestione autonoma e/o applicando l’art. 9 della legge 115/1987.

Art. 6 (Scioglimento)
In caso di estinzione dell’Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, che operano per scopi analoghi a quelli della Diabaino.

Art. 7 (Strutture periferiche)
Il Consiglio Direttivo della Diabaino può deliberare la costituzione di sedi periferiche che rappresentano strutture operative autonome, con autonomia gestionale e patrimoniale propria.
Il Consiglio Direttivo della Diabaino può inoltre affidare l’incarico di fungere da sede periferica ad altra Associazione a condizioni di reciprocità, le cui finalità ed il cui statuto siano compatibili con il presente statuto. Stipulando apposita convenzione, i soci effettivi di questa associazione possono ottenere lo status di socio della Diabaino a tutti gli effetti.
L’operatività delle sedi periferiche è libera, ma qualunque deliberazione od iniziativa non deve essere in contrasto con gli scopi del presente statuto.
Le sedi periferiche hanno il diritto di assumere a pieno titolo il logo e la denominazione “Diabaino Vip-Vip dello Stretto – Sede di …”

Art. 8 (Categorie dei soci)
L’associazione è costituita, oltre che dai soci fondatori, dai soci ordinari, dai soci d’onore benemerito, dai soci sostenitori, e dai soci aggregati.
I soci ordinari sono gli iscritti affetti da diabete mellito nonché i rispettivi genitori, fratelli, coniugi e figli.
I soci sostenitori sono persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni che ne facciano richiesta e contribuiscano in modo determinante al perseguimento degli scopi del presente statuto.
I soci aggregati sono persone non diabetiche che contribuiscono, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, allo sviluppo delle strutture sociali. Essi hanno diritto ad usufruire di tutti i servizi e benefici messi a disposizione dalla Diabaino Affiliata FAND (Linea Verde Pronto FAND, sconti ed agevolazioni sui prodotti convenzionati FAND, assicurazione infortuni se diabetici, ecc.).
I soci d’onore benemerito sono persone fisiche, dotate di una notevole visibilità pubblica, che si sono distinte per l’impegno profuso nel settore sociale dell’associazione o ad esso affine.
L’ammissione delle persone fisiche non diabetiche tra i soci sostenitori, aggregati o d’onore benemerito è di competenza del Consiglio Direttivo della Diabaino. Esso può rifiutare il tesseramento a suo insindacabile giudizio a nominativi che non risultino idonei o che siano privi dei requisiti necessari a rivestire la qualità di socio.
L’assemblea dei soci può istituire altre categorie di soci, determinando per ciascuna di esse le condizioni di ammissione ed i relativi doveri.

Art. 9 (Soci: ammissioni, recesso, esclusioni)
I soci ordinari sono ammessi a domanda con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo. I soci possono, nei limiti delle singole possibilità e competenze, prestare volontariamente, personalmente e gratuitamente la loro opera e collaborazione per l’attuazione ed il conseguimento degli scopi dell’associazione.
Per il solo fatto di avere presentato domanda di ammissione si intende che ogni socio abbia esplicitamente accettato il presente statuto.
Il socio può recedere o essere escluso a norma dell’art. 24 del Codice Civile. La qualità di socio, comunque, si perde per dimissioni, indegnità, mancato pagamento della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo può escludere dalla Diabaino il socio che, a suo insindacabile giudizio, abbia un comportamento in contrasto con i fini, con l’etica ed il buon nome dell’Associazione.
Il socio escluso ai sensi del presente Articolo perde ogni diritto previsto dal presente statuto.

Art. 10 (organi dell’Associazione)
Sono organi della Diabaino:
• Assemblea dei Soci
• Consiglio Direttivo
• Presidente, o un consigliere da lui delegato a sostituirlo
• Giunta di Presidenza
• Tesoriere
• Segretario
• Collegio dei Revisori
• Collegio dei Probviri
• Presidente Onorario
Le cariche elettive sopra riportate, ad esclusione dei componenti del Collegio dei revisori e dei Probiviri, sono riservate ai Soci dell’Associazione.

Art. 11 (Assemblea dei Soci)
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione.
L’insieme degli associati costituisce L’Assemblea dei soci che determina l’indirizzo, i programni e le scelte di fondo dell’Associazione.
L’Assemblea elegge al proprio interno il Consiglio Direttivo dell’Associazione, composto da un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 13 (tredici) membri, a seconda della quantità e qualità dei programmi da realizzare.
Essa tratta ogni argomento di interesse generale, purchè specificatamente iscritto nell’ordine del giorno e delibera su ogni argomento demandato dallo statuto semprechè posto all’ordine del giorno.
Essa approva il Bilancio annualmente presentato dal Consiglio Direttivo.
Essa approva eventuali proposte dei soci.
Essa approva a maggioranza assoluta le modifiche al presente statuto.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci Ordinari.
L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno e comunque per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario riguardante l’attività istituzionale dell’associazione.
All’assemblea ogni socio, in regola col versamento delle quote sociali, può farsi rappresentare con delega scritta e firmata in originale da un altro socio, ma ciascun socio partecipante può essere investito al massimo di tre deleghe.
In prima convocazione le deliberazioni sono prese con la presenza di almeno due terzi degli iscritti, deleghe comprese. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti.
L’assemblea è convocata dal Presidente entro i 15 giorni precedenti il suo svolgimento mediante comunicazione ai soci.
L’assemblea può essere convocata in via straordinaria in caso d’urgenza dal Presidente su decisione dello stesso o di un terzo dei soci.
Il Presidente può invitare a partecipare all’assemblea, senza diritto di voto, anche persone non socie.
Inoltre, partecipano all’assemblea, sempre senza diritto di voto, gli accompagnatori dei soci che eventualmente necessitino di tale figura.

Art. 12 (Consiglio Direttivo)
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Nomina, al suo interno, il Presidente, il segretario ed il Tesoriere.
Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta almeno da due dei suoi membri e comunque, obbligatoriamente, almeno una volta l’anno per deliberare sulle iniziative da intraprendere per il raggiungimento dei fini statutari. Il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Spetta al Consiglio compiere ogni atto di amministrazione della Diabaino, approntare, cntro il mese di marzo, il bilancio consuntivo del precedente esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno ed, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo del futuro esercizio, deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame, prendere ogni iniziativa necessaria a rendere operanti le delibere dell’assemblea degli associati.
Il consigliere che risulti assente alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sarà considerato decaduto. Sarà chiamato a sostituirlo, per cooptazione, un altro socio.
Qualora la metà dei consiglieri dovessero essere decaduti si dovrà procedere alla convocazione della nuova assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio.
La validità delle riunioni del Consiglio sarà documentata da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio nomina i componenti del Comitato Scientifico, organo istituito per eventuali consulenze tecniche di carattere sanitario.

Art. 13 (Presidente)
Il Presidente ha fa rappresentanza legale e morale dell’associazione.
Egli presiede l’assemblea dei soci ed è il garante della realizzazione dei programmi dell’associazione secondo le finalità del presente statuto.
Egli è responsabile del funzionamento della Diabaino ed è tenuto a non consentire senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo alcuna spesa eccedente i limiti del bilancio.
Assegna gli incarichi di consulenza scientifica e ne fissa i compensi.

Art. 14 (Tesoriere)
Il Tesoriere è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo.
È responsabile della tenuta della contabilità secondo la legge italiana. Procede ad acquisti e pagamenti sulla base delle disponibilità in effetti esistenti al momento dell’esecuzione delle spese. In concorso con il Presidente può accendere in nome dell’associazione conto correnti bancari e postali

Art. 15 (Segretario)
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e partecipa alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio; cura la redazione e la tenuta regolare dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio; è responsabile dell’ufficio di segreteria, che deve essere retto ed organizzato secondo criteri di efficienza, economicità e trasparenza; cura la concreta esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo coadiuvando nelle sue funzioni il Presidente agendo sotto il suo diretto controllo e responsabilità.

Art. 16 (Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è composto dal Presidente e da due membri effettivi, di cui uno con funzioni di segretario e due supplenti tutti nominati dall’assemblea dei soci su proposta del Presidente.
I Probiviri possono essere persone estranee alla Diabaino.
La convocazione avviene a cura del Presidente quando necessario.

Art. 17 (Collegio dei Revisori)
Il Collegio dei revisori è composto dal Presidente e da due membri effettivi, nonché da due supplenti, tutti nominati dall’assemblea dei soci.
I Revisori possono essere persone estranee alla Diabaino.
Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza contabile dell’Associazione, i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 18 (Giunta di Presidenza)
La Giunta di Presidenza è un organo collegiale che traccia l’indirizzo operativo dell’Associazione, realizza gli obiettivi fissati dallo Statuto e dall’assemblea dei soci. Essa è composta dal Presidente Onorario, dal Presidente e dal Tesoriere.
Alle riunioni della Giunta possono essere chiamati a presenziare, secondo le loro specifiche competenze professionali, gli altri consiglieri o esperti anche esterni.

Art. 19 (Presidente Onorario)
Il Presidente Onorario è nominato dall’assemblea dei soci tra un socio di chiara fama nel campo diabetologico. L’incarico è gratuito ed a tempo indeterminato salvo dimissioni o revoca da parte dell’assemblea dovuta ad indegnità.
Essa coadiuva il Presidente nelle sue funzioni ed autorizza le spese per importi superiori al milione.

Art. 20 (Esercizio finanziario)
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio avrà termine il 31 dicembre 2000.

Art. 21 (Rinvio)
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge italiane e, in mancanza, allo statuto nazionale del FAND.